INPS: circolare sulla tassa per i licenziamenti

L’Inps, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013, riepiloga la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto sia dalla l. 92/2012 (Riforma Fornero) che dalla legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e fornisce le modalità operative per il versamento della “tassa” sui licenziamenti. Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato I datori di lavoro
sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Sono escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: – dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); – le risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; – il decesso del lavoratore. Misura del contributo Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1° gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a
€ 483,80 (€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi,
€ 1.451,00 (€483,80 X 3).
Nella circolare l’Istituto precisa che: – il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); – per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per es: per un un rapporto di durata pari a 10 mesi l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16; – nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5 del D.lgs. n.151/2001; La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 2, comma 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011. Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità. La contribuzione, inoltre, deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l’erogazione della nuova indennità ASpI. L’articolo 2, comma 35 stabilisce – infine – che, dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte. Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo L’art. 2, comma 33, della legge n. 92/2012, dispone l’esclusione dal versamento del contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma 4, legge n. 223/91. Il comma 34 stabilisce che, il contributo non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi: – licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; – interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Infine sono escluse dal contributo le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Modalità operative Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Inps – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato
entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale
“M400” avente il significato di “
Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale
“M401” avente il significato di”
Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento<SommaADebito> l’importo da pagare.
Contribuzione ASpI. Ulteriori precisazioni. L’assicurazione ASpI è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. Riguardo al contributo ordinario lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) è dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs. 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978. Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) – previsto per i contratti a tempo determinato – l’Istituto fa presente che sullo stesso potranno operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Si precisa che il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, comma 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.03.2013

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