INPS: bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art.4, comma 26, della legge 28 giungo 2012, n.92 e nell’art. 10, comma 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 n. 37, attuativo della predetta l. n. 92/2012 e sulla base di una graduatoria nazionale. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda Sono ammesse alla presentazione della domanda:
  • le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;
  • le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese. Possono presentare domanda di beneficio solamente le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n.92, e dai successivi provvedimenti attuativi vigenti alla data di pubblicazione del presente bando. Soggetti non ammessi alla presentazione della domanda Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
  • le lavoratrici autonome;
  • le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Misura e durata del beneficio: I contributi, di importo pari a 300,00 euro mensili, saranno erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo in misura riproporzionata. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Le lavoratrici possono accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestanti (in caso di gravidanza gemellare si deve presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Modalità di erogazione del beneficio Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 del decreto legge n. 276 del 10 settembre 2003). I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici utilmente collocate in graduatoria presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. I voucher potranno essere ritirati in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
  • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
  • il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente’,
  • la sede INPS.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati. La madre lavoratrice potrà richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti. I voucher emessi per servizi di baby sitting non potranno essere oggetto di ri-chiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo. Presentazione della domanda La domanda va presentata all’INPS in modo esclusivo attraverso il canale WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell’Istituto). Le lavoratrici che siano già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, sono tenute preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso. Termini per la presentazione delle domande La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore
11:00 del giorno
1 luglio 2013 fino al giorno 10 luglio 2013.
Criteri di formazione della graduatoria La graduatoria sarà definita tenendo conto dell’ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata dall’INPS entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande sul sito www.inps.it al seguente percorso: Home>Avvisi e Concorsi>Avvisi. L’elaborazione della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare della concorrente è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria della medesima. Essa, prima di trasmettere la domanda, dovrà pertanto far elaborare detta dichiarazione ISEE affinché, durante l’istruttoria della pratica, il sistema automatico dell’Istituto ne rilevi i valori corrispondenti. La dichiarazione ISEE può esser presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi On-Line” ed inserendo i dati necessari per l’elaborazione direttamente nella procedura e nelle banche dati dell’Istituto; la lavoratrice ha comunque la possibilità di richiedere all’Istituto informazioni e consulenza in merito. In alternativa la lavoratrice può rivolgersi ad un CAF convenzionato, che provvederà alla predisposizione e trasmissione all’INPS della dichiarazione ISEE. Si ricorda che la trasmissione delle dichiarazioni ISEE da parte del CAF all’Istituto non avviene in tempo reale ma in differita e secondo tempistiche definite dal singolo CAF. Si consiglia quindi, prima della presentazione della domanda, di verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del CAF.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.06.2013

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