Trasmissione telematica del certificato di gravidanza
Più precisamente il DL n. 69/2013 prevede che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto dovrà essere inviato all’INPS esclusivamente in via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato (tramite il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia).A tal fine, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 69/2013 (ovvero entro il prossimo 21 dicembre) verranno puntualmente definiti con apposito decreto interministeriale le modalità ed i servizi per effettuare la suddetta trasmissione telematica.Il medesimo decreto interministeriale stabilirà, inoltre, le modalità ed i servizi per la trasmissione all’INPS, esclusivamente in via telematica, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN.L’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza, decorrerà dal 90°giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale.Fino a tale data resta fermo l’obbligo, per la lavoratrice, di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto (art. 46, DPR n. 445/2000).Le disposizioni di cui sopra non apportano alcuna modifica all’obbligo, per la lavoratrice, di consegnare al proprio datore di lavoro:– entro 2 mesi antecedenti la data presunta del parto il certificato medico indicante la stessa;– entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva.