INPS: sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello

L’articolo 2 co. 2 di entrambi i provvedimenti interministeriali sopra citati prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate – il citato tetto possa essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate – fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal co. 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%. A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite agli anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino – rispettivamente – alle seguenti percentuali: 2,50% per l’anno 2010 2,60% per l’anno 2011. Pertanto i datori di lavoro
già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo.
Si precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante. Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato: entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; totale sulla quota del lavoratore. La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.06.2013

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