JOBS ACT: le novità del Decreto Legge n. 34/2014
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viene eliminato l’obbligo di indicare la causale giustificativa dell’apposizione del termine (il così detto causalone) riconoscendo al tempo stesso la possibilità di stipulare sempre contratti a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito della somministrazione di lavoro, nel limite di durata massima di 36 mesi; -
si introduce la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto, nell’arco della durata massima di 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato; -
si prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato non costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Il decreto dispone, in ogni caso, che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
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viene confermata l’obbligatorietà della forma scritta per il contratto di assunzione e per il patto di prova, mentre viene tolta l’obbligatorietà della forma scritta del PFI. -
Per le aziende artigiane – essendo il Piano formativo previsto da Accordi Interconfederali e dai CCNL – consigliamo di continuare a predisporre il PFI nella modulistica prevista dai richiamati accordi, per la formazione del proprio apprendista e a inviarlo a Centrofor ( edilizia ) Ebat ( tutti gli altri settori) deputati a riceverli dagli accordi contrattuali provinciali; -
viene eliminato l’obbligo di stabilizzazione, introdotto dalla Riforma Fornero, legge n. 92/2012, che subordinava l’assunzione di ulteriori apprendisti ad una percentuale di conferma in servizio degli apprendisti assunti nell’ultimo triennio; -
in merito all’apprendistato professionalizzante viene stabilita la facoltatività della formazione trasversale pubblica che potrà essere integrata dalle regioni o Province Autonome, con questo si ribadisce che la formazione di mestiere non deve essere necessariamente integrata dalla formazione di base e trasversale, che, diventa, quindi, un elemento discrezionale del contratto sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del datore di lavoro.