JOBS ACT: le novità del Decreto Legge n. 34/2014

Contratto a tempo determinato (art. 1) In materia di contratto a tempo determinato l’art. 1 del decreto introduce ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare:
  • viene eliminato l’obbligo di indicare la causale giustificativa dell’apposizione del termine (il così detto causalone) riconoscendo al tempo stesso la possibilità di stipulare sempre contratti a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito della somministrazione di lavoro, nel limite di durata massima di 36 mesi;
  • si introduce la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto, nell’arco della durata massima di 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato;
  • si prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato non costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Il decreto dispone, in ogni caso, che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
Contratto di apprendistato (art. 2) In materia di apprendistato si evidenziano le seguenti novità:
  • viene confermata l’obbligatorietà della forma scritta per il contratto di assunzione e per il patto di prova, mentre viene tolta l’obbligatorietà della forma scritta del PFI.
  • Per le aziende artigiane – essendo il Piano formativo previsto da Accordi Interconfederali e dai CCNL – consigliamo di continuare a predisporre il PFI nella modulistica prevista dai richiamati accordi, per la formazione del proprio apprendista e a inviarlo a Centrofor ( edilizia ) Ebat ( tutti gli altri settori) deputati a riceverli dagli accordi contrattuali provinciali;
  • viene eliminato l’obbligo di stabilizzazione, introdotto dalla Riforma Fornero, legge n. 92/2012, che subordinava l’assunzione di ulteriori apprendisti ad una percentuale di conferma in servizio degli apprendisti assunti nell’ultimo triennio;
  • in merito all’apprendistato professionalizzante viene stabilita la facoltatività della formazione trasversale pubblica che potrà essere integrata dalle regioni o Province Autonome, con questo si ribadisce che la formazione di mestiere non deve essere necessariamente integrata dalla formazione di base e trasversale, che, diventa, quindi, un elemento discrezionale del contratto sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
Durc (art. 4) In materia di Durc il decreto legge prevede la possibilità di verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti degli enti (Inps, Inail e Cassa Edile). L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Durc. Con successivo decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, dovranno essere definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica nonché le ipotesi di esclusione dalla nuova procedura tracciata del decreto legge.

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.03.2014

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