INPS: cir.60/2014 – riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
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          indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012; 
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          indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991; 
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          trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994; 
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          sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work; 
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          crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia; 
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          indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001; 
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          congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate:
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                TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 
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                TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958; 
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                Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012; 
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                Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R. 
 
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a.1.1)
a.1.2)
a.1.3)
a.1.4)
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          Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre); 
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          Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA. 
Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014:
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          i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R; - 
                l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000); 
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                l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000). 
 
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