INPS: limiti alla fruizione di ammortizzatori in deroga per il 2014

Infatti, Il Ministero ha ripreso una nota del dicembre 2013 con la quale «
al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali» ha invitato le Regioni e le province autonome a «
provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e comunque non superiori a 6 mesi nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi». «
Considerato che l’iter di emanazione del decreto non si è ancora concluso – si legge nella comunicazione ministeriale –
e in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, si invitano le Regioni e le province autonome a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga per periodi superiori a 8 mesi nell’anno 2014».
Con riferimento ai periodi concedibili di mobilità in deroga, allo stesso modo gli enti regionali non devono superare i limiti previsti per l’anno 2014 pari per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, complessivamente a cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, a ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Complessivamente, per tali lavoratori, il periodo di fruizione non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.07.2014

CONDIVIDI LA NOTIZIA