Agenzia delle Entrate – Circolare n. 22/E Reddito lavoro dipendente – Riduzione del cuneo fiscale
Tale decreto, com’è noto, ha introdotto un credito d’imposta pari ad 80 euro mensili a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi complessivi di importo non superiore a 26 mila euro.L’Agenzia, contrariamente alle indicazioni fornite in passato con circ. n. 9/E del 14/05/2014, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di conversione, chiarisce che i sostituti d’imposta erogano il credito ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, in via automatica indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. Il recupero delle somme erogate potrà avvenire in compensazione di qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il medesimo modello.Inoltre – oltre a non applicarsi il limite massimo compensabile di 700 mila euro – non opera nemmeno il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010 (che vieta di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro).La circolare fornisce, inoltre, istruzioni aggiuntive per l’utilizzo del codice tributo 1655 con esempi pratici di compilazione corretta del modello F24 per evitare errori dovuti a scostamenti temporali tra il momento dell’erogazione del credito e il momento del recupero mediante compensazione.