Anche gli artigiani devono esporre i prezzi dei prodotti posti in vendita!

Nei casi di violazione dell'obbligo di esposizione dei prezzi verrà applicata in Provincia di Trento la sanzione stabilita dall'articolo 52, comma 7 delle Legge Provinciale n. 17 del 2010 che recita testualmente
"La violazione dell'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro".
Si invitano pertanto le aziende ad adeguarsi a tale provvedimento.
Chiarimenti forniti dal Servizio Commercio della Provincia Autonoma di Trento
L’obbligo riguarda tutti gli artigiani o solo coloro che sono in possesso della scia per “esercizio di vicinato” ? Risposta L'obbligo di esposizione dei prezzi riguarda tutti gli artigiani che pongono in vendita al dettaglio merci e prodotti oggetto della propria attività artigianale, anche se la vendita viene effettuata nei locali di produzione o ad essi adiacenti e quindi senza la necessità del titolo commerciale (SCIA). Nel caso in cui un artigiano sia in possesso anche di SCIA commerciale, non servirebbe nemmeno la precisazione ministeriale in quanto allo stesso (commerciante oltre che artigiano) si applica in ogni caso la disciplina in materia di commercio. La pubblicità dei prezzi è obbligatoria sia per i prodotti esposti in vetrina che per quelli esposti internamente alla bottega artigiana? Risposta La pubblicità dei prezzi è obbligatoria sia per i prodotti esposti in vetrina che per tutti i prodotti esposti per la vendita in tutte le aree dove ha accesso il pubblico. Vale l’obbligo anche nel caso di prodotti esposti in una Mostra/Fiera? Risposta Anche nelle fiere devono essere esposti i prezzi per i prodotti posti in vendita. Può valere anche per gli artigiani la prassi della “Vetrina in allestimento” – usato spesso dai commercianti – per giustificare l’assenza di cartellini dei prezzi? Risposta La vetrina é ritenuta in "allestimento" per il tempo
strettamente necessario per la sua preparazione, con la presenza, in linea generale, del personale impegnato nei lavori di organizzazione dell'esposizione; il cartello "vetrina in allestimento" è pertanto giustificato per questo breve periodo, durante il quale effettivamente nella vetrina si stanno effettuando lavori e quindi non esiste un motivo per la presenza di eventuale merce senza prezzo.
Sono obbligati solo coloro che vendono prodotti o anche quelli che vendono servizi? Risposta La norma si applica esclusivamente ai soggetti che pongono in vendita merci e prodotti e non servizi.
In allegato l'estratto della norma provinciale sul commercio e del codice del consumo.
Si ricorda di prestare particolare attenzione all’indicazione del prezzo per unità di misura – salvo esenzioni.

DATA DI PUBBLICAZIONE

14.03.2016

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