Assegni familiari anche ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
Il Tribunale di Milano contro la condotta dell’Inps, ha evidenziato che l’art.13 comma 1 della L. n. 97/del 6/08/2013 (Legge europea 2013), prevede espressamente che l’assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ed in periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 97 del 6/08/2013, in quanto tale diritto deve ritenersi sussistente in capo ai lungo soggiornanti già antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della Direttiva 2003/109/CE. Il Tribunale di Milano ritiene dunque che la Circolare n. 4 del 15/01/2013 dell’INPS, con la quale afferma che il diritto all’assegno ex art. 65 L.448/98 per l’annualità 2013 decorre solo dall’1/7/2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, abbia posto in essere una discriminazione collettiva, poiché la negazione del beneficio per il primo semestre è risultata fondata esclusivamente sulla diversa nazionalità dei cittadini richiedenti. Essendo l’ ordinanza del Tribunale immediatamente esecutiva, l’INPS con la circolare n. 97 del 4 agosto 2014, informa che metterà in pagamento i dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli relativi al 1° semestre del 2013. Inoltre comunica che attende comunque delle disposizioni ministeriali che chiariscano questa situazione.