Aziende artigiane ‐ Tessili Moda: rinnovo del CCNL

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 30 giugno 2016. Classificazione del personale Verrà costituita una Commissione paritetica per l'aggiornamento del sistema classificatorio, che dovrà fornire alle Parti sociali un documento conclusivo entro il 31 marzo 2016. Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 25 luglio 2014, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di € 105, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'una tantum viene erogata in 2 rate: ‐ € 55 con la retribuzione di ottobre 2014; ‐ € 50 con la retribuzione di marzo 2015. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 25 luglio 2014 l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di agosto 2014. Tutti gli importi dell'una tantum sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post‐partum, part‐time e sospensioni dal lavoro concordate e saranno riconosciuti anche in caso di licenziamento o dimissioni.
Minimi tabellari Si riportano di seguito gli aumenti forniti dall'accordo con decorrenza agosto 2014, aprile 2015 e maggio 2016 per il 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli (in assenza dei parametri contrattuali, gli importi mensili della retribuzione tabellare non sono stati calcolati redazionalmente): Settore abbigliamento/confezioni/pelli e cuoio
Livello Importi Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016 3 25,00 25,00 15,00 Settore tessili/calzature Livello Importi Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016 3 25,06 20,12 20,12 Settore lavorazioni a mano e/o su misura Livello Importi Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016 3 24,85 19,88 19,88 Settore pulitintolavanderie Livello Importi Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016 3 25,00 20,00 20,00 Settore occhiali Livello Importi Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016 3 25,37 20,30 20,30 Permessi retribuiti I permessi retribuiti per riduzione di orario ed i permessi per ex festività non fruiti nell'anno per ragioni non dipendenti dalle parti saranno monetizzati entro la fine dell'anno solare successivo a quello di maturazione e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Malattia ‐ Operai Nel caso di "gravi infermità" riconosciute tali dalle strutture ospedaliere o dalle Asl così come nel caso di patologie oncologiche certificate, i lavoratori hanno diritto ad un prolungamento del comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi, senza oneri per l'azienda. Assistenza integrativa A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono iscritti a San.Arti. anche i lavoratori a termine con contratto di durata iniziale almeno pari a 12 mesi (i versamenti non devono effettuarsi per contratti di durate inferiori poi prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi). Gli accordi regionali possono implementare le prestazioni convenute e tali maggiori prestazioni saranno erogate solo ai lavoratori cui si applicano detti accordi. Resta confermato che la mancata iscrizione a San.Arti. comporta l'obbligo dell'azienda di corrispondere l'E.a.r. di € 25 mensili, per 13 mensilità e che l'azienda che ometta il versamento del contributo al fondo è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle prestazioni stesse, nonché dell'eventuale maggior danno subito. Apprendistato professionalizzante Per i rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti dal 1° agosto 2014 sono introdotte le seguenti modifiche alla disciplina contrattuale dell'istituto. Periodo di prova Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a 4 mesi. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova, l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 1 mese, decorso il quale il rapporto può essere risolto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Qualificazione professionale e durata Il livello 6 super non è previsto per il settore Occhiali. La durata minima è di 6 mesi per tutti. La durata massima del 1° Gruppo (livelli 4, 5, 6 e 6S) è diminuita a 5 anni. Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Qualora a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale, le parti trasformino il contratto in apprendistato "professionalizzante", la durata massima complessiva dei due periodi non può eccedere quella prevista dal contratto. Qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o diploma professionale sia pari a quella dell'apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante: in questo caso la durata massima è di 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o diploma professionale è utile ai fini della determinazione della progressione retributiva. Retribuzione La retribuzione dell'apprendista ‐ che non può superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello ‐ è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale:
Gruppi Percentuale I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem. 1 70 70 75 75 85 85 88 93 93 100 2 70 70 75 75 91 91 96 100 100 ‐ 3 70 70 75 96 100 100 ‐ ‐ ‐ ‐ La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre aziende è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto. Ferie Si applica la disciplina degli operai e degli impiegati. Preavviso Al termine del periodo di apprendistato, ciascuna delle parti può recedere con un preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c., decorrente dal termine dell'apprendistato. La malattia che insorga durante il preavviso non lo interrompe. In caso di dimissioni prima del termine del periodo di apprendistato si applicano il preavviso e l'indennità sostitutiva previsti dal c.c.n.l. per i qualificati. Attività formativa E' previsto un monte ore di formazione professionalizzante di 80 ore medie annue, integrata dalla formazione pubblica, laddove esistente. L'accordo aggiunge ulteriori profili formativi per il settore occhialeria. Apprendistato part
time
L'apprendistato può essere stipulato anche a tempo parziale: in tal caso le ore di formazione professionalizzante non saranno riproporzionate. Lavoro a termine A) Ipotesi ammesse Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, vengono meno le ipotesi contrattuali di apposizione del termine e l'assunzione a termine è consentita per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. B) Successione di contratti Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, l'intervallo tra i due contratti è fissato in 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 20 giorni (contratti superiori a 6 mesi). Nel caso di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, non sono previsti intervalli temporali.

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.08.2014

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