Beneficiari di sostegno al reddito

In forza dell’art. 4, comma 40 della Legge n. 92/2012, il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo. In merito, con la risposta all’interpello n. 16 del 22 maggio 2013, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che nella formazione richiesta dalla c.d. Legge Fornero (Legge n. 92/2012) potevano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non già i corsi relativi alla prima formazione dei lavoratori ex art. 37, D.Lgs. n. 81/20008 (T.U. sulla sicurezza e salute). A tal proposito si ricorda che l’art. 37, comma 4, del citato Testo Unico regolamenta l’obbligo formativo che il datore di lavoro è tenuto a fornire – senza oneri a carico dei prestatori di lavoro e durante l’orario di lavoro – in occasione:
  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e che deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
In conclusione, nell’interpello n. 16/2013 il Ministero del Lavoro aveva affermato che potevano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, Legge n. 92/2012, sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 in Conferenza Stato-Regioni, ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37, comma 4, lett. a), relativi alla prima formazione del lavoratore. Lo stesso Ministero è tornato sull’argomento con la lettera circolare n. 10356 del 10 giugno 2013 per evidenziare che la possibilità di svolgere corsi di formazione in materia di salute e sicurezza finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, di nuove sostanze pericolose e preparati pericolosi ed i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 non mette in discussione la necessaria preesistenza di tutti i presupposti perché sia legittimamente operata la sospensione dell’attività lavorativa. Infatti, per la Direzione Generale per l’attività Ispettiva, dovranno essere comunicate all’autorità giudiziaria eventuali condotte strumentali finalizzate a richiedere l’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare attività formative obbligatorie utilizzando risorse pubbliche.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.06.2013

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