CIGD in deroga – Nuovi requisiti di accesso e di durata
presso l’impresa di almeno 12 mesi
alla data di inizio dell’intervento, anzianità ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi.
del trattamento si riduce dai 12 mesi prorogabili previsti dalle previgenti regole al limite massimo di 11 mesi
per il 2014
fino a non più di 5 mesi
per il 2015.
dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. L’azienda deve però aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie.
rapporto di lavoro. In questo caso, la durata del trattamento varia in funzione del
fatto che i beneficiari abbiano o meno già fruito di prestazioni di mobilità in deroga
per oltre 3 anni e delle aree di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2016.
i lavoratori somministrati:
presso l’impresa di almeno 12 mesi
(ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga. In precedenza era richiesta la sola anzianità aziendale di 90 giorni;
per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:
2014, per un periodo non superiore a
11 mesi nell’arco di un anno;
2015, per un periodo non superiore a
5 mesi nell’arco di un anno.
2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a
11 mesi nell’arco di un anno;
2015 per un periodo non
5 mesi nell’arco di un anno.