CIGD in deroga – Nuovi requisiti di accesso e di durata

In particolare, con riferimento alla cassa integrazione in deroga, si assiste ad una stretta sui criteri di accesso: è ora richiesta un’anzianità contributiva
presso l’impresa di almeno 12 mesi
alla data di inizio dell’intervento, anzianità ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi.
La durata
del trattamento si riduce dai 12 mesi prorogabili previsti dalle previgenti regole al limite massimo di 11 mesi
per il 2014
fino a non più di 5 mesi
per il 2015.
Anche la procedura per la richiesta del trattamento subisce delle modifiche: la domanda, corredata dall’accordo, va presentata dall’azienda, in via telematica, all’INPS e alla Regione, entro 20 giorni
dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. L’azienda deve però aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie.
Per quanto concerne, invece, la mobilità in deroga, potranno accedervi, fino al 31 dicembre 2016, i lavoratori disoccupati privi di altra prestazione collegata alla cessazione del
rapporto di lavoro. In questo caso, la durata del trattamento varia in funzione del
fatto che i beneficiari abbiano o meno già fruito di prestazioni di mobilità in deroga
per oltre 3 anni e delle aree di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2016.
L’adozione del Decreto interministeriale si colloca nell’ambito del processo di graduale transizione verso il nuovo regime degli ammortizzatori sociali delineato dalla Riforma Fornero, che, all’art. 2, comma 64, a fronte del perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016, consente ancora la concessione di trattamenti salariali in deroga in attesa che si perfezioni il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali. Il Decreto Interministeriale sopra citato stabilisce che il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e
i lavoratori somministrati:
– in possesso di una anzianità lavorativa
presso l’impresa di almeno 12 mesi
(ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga. In precedenza era richiesta la sola anzianità aziendale di 90 giorni;
– sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto
per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso, ora, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa. Durata del trattamento Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, in relazione a ciascuna unità produttiva, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso: – a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre
2014, per un periodo non superiore a
11 mesi nell’arco di un anno;
– a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre
2015, per un periodo non superiore a
5 mesi nell’arco di un anno.
Per le imprese soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, il superamento dei limiti temporali disposti dalla legge (art. 6, Legge n. 164/1975 e art. 1, Legge n. 223/1991, può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti: – a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre
2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a
11 mesi nell’arco di un anno;
– a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre
2015 per un periodo non
superiore a
5 mesi nell’arco di un anno.
Nel computo dei periodi sopra indicati si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche riconducibili a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.08.2014

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