Compensazione del credito d’imposta: recupero tramite F24 per i sostituti
compensazione
di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
sostituto d’imposta di recuperare le somme anticipate utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto poteva utilizzare, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, evitando quindi il versamento della quota utilizzata.
erogazione del credito grava su tutti i sostituti di imposta e non solo su quelli elencati negli articoli 23 e 29 del DPR 600 del 1973. Viene, inoltre, soppresso l’obbligo, per i sostituiti d’imposta, di indicare l’importo del credito riconosciuto nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD). L’art. 17 consente, infatti, di
compensare i crediti a tutto campo con le voci a debito
esposte nello stesso modello F24.
codice tributo “1655
” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione m. 48/E del 7 maggio 2014.
meccanismo di anticipazione quale quello del credito in esame, ove il sostituto si limita ad anticipare a terzi quando a loro dovuto dallo Stato.