Compensazione del credito d’imposta: recupero tramite F24 per i sostituti

A seguito delle modifiche apportate al Senato ed approvate dalla Camera, le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus
sono recuperate dallo stesso mediante la
compensazione
di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Viene pertanto meno l’originaria previsione che consentiva al
sostituto d’imposta di recuperare le somme anticipate utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Compensazione verticale
La compensazione c.d. di tipo “verticale” consentiva, quindi, di utilizzare per la compensazione “interna” l’ammontare complessivo delle ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di
incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto poteva utilizzare, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, evitando quindi il versamento della quota utilizzata.
Questo meccanismo resta consentito al soli enti enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato, che possono recuperare i crediti erogati anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali, oltre che tramite la compensazione in F24 come per i sostituti d’imposta del settore privato. In caso di compensazione interna, l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recupereranno i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. La conversione in legge chiarisce, inoltre, che l’obbligo di

erogazione del credito grava su tutti i sostituti di imposta e non solo su quelli elencati negli articoli 23 e 29 del DPR 600 del 1973. Viene, inoltre, soppresso l’obbligo, per i sostituiti d’imposta, di indicare l’importo del credito riconosciuto nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD). L’art. 17 consente, infatti, di
compensare i crediti a tutto campo con le voci a debito
esposte nello stesso modello F24.
Codice tributo per la compensazione
Per la compensazione deve essere utilizzato il
codice tributo “1655
istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione m. 48/E del 7 maggio 2014.
La stessa Agenzia ha precisato nella circolare n.9/E/2014 che per la compensazione non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge n.388 del 2000, attualmente stabilito in 700.000 euro annui. Nulla ha detto, invece, l’Agenzia per quanto attiene l’ulteriore limitazione posta dall’articolo 31 del D.L.78/2010 a carico dei contribuenti che hanno debiti per ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La norma sembra rivolta ad evitare che il contribuente che ha maturato un credito, ad esempio per anticipi d’imposta, lo recuperi senza aver prima assolto il proprio debito pregresso verso l’erario. Non sembra, quindi, che la previsione si renda applicabile ad un
meccanismo di anticipazione quale quello del credito in esame, ove il sostituto si limita ad anticipare a terzi quando a loro dovuto dallo Stato.
Sarebbe, comunque, opportuno che in tal senso si pronunciasse l’Agenzia delle Entrate.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.06.2014

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