Contratto a termine e congedo di maternità: diritto di precedenza

L’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, disciplina il
diritto di precedenza nei contratti a termine.
In particolare il comma 4-quater dell’art. 5 stabilisce che il lavoratore, il quale nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi, acquisisce il diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
La Legge n. 78 del 16 maggio 2014, di conversione del D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, ha introdotto nel nostro ordinamento un riconoscimento per le donne in
congedo di maternità e, infatti, il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, intervenuto durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a termine, non è più un periodo neutro ma, bensì, adesso vale a tutti gli effetti quale
periodo utile ai fini del calcolo dei sei mesi di attività lavorativa necessaria per conseguire il diritto di precedenza.
Si ricorda che il congedo di maternità di cui all’art. 16 del Testo Unico sulla maternità e paternità: di cui parla la norma è quello relativo a: – i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo la flessibilità del congedo di maternità ex art.20 del medesimo T.U.; – se il parto avviene oltre tale data, il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva; – i tre mesi dopo il parto, salvo la già citata flessibilità (ovvero la possibilità di fruire di un mese solo di congedo di maternità pre-parto e quattro mesi di congedo post-partum in luogo dei canonici due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto); – gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post-partum. A quanto sopra si deve aggiungere che il legislatore ha voluto inserire un’ulteriore tutela sempre a favore delle donne in congedo di maternità intervenuto durante un contratto a termine, prevedendo che alle stesse sia riconosciuto, con le medesime modalità, anche un diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, sempre, però, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Permane il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il lavoratore, per poter esercitare il diritto di precedenza, deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale periodo di sei mesi è ridotto a tre mesi per il diritto di precedenza nelle attività stagionali. Il diritto in questione si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto. Infine, ulteriore novità apportata dal Jobs act è la previsione in forza della quale diventa obbligatorio per il datore di lavoro richiamare per iscritto il diritto di precedenza nel contratto di lavoro. Sempre in relazione al diritto di precedenza si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012, gli
incentivi all’assunzione non spettano se il datore di lavoro viola il diritto di precedenza maturato dal lavoratore cessato dal rapporto di lavoro a termine che abbia, nei termine di legge, manifestato per iscritto la propria volontà al datore di lavoro di servirsi di tale diritto.
Sempre per la stessa norma, gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.07.2014

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