Contratto a termine e congedo di maternità: diritto di precedenza
diritto di precedenza nei contratti a termine.
periodo superiore a sei mesi, acquisisce il diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
congedo di maternità e, infatti, il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, intervenuto durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a termine, non è più un periodo neutro ma, bensì, adesso vale a tutti gli effetti quale
periodo utile ai fini del calcolo dei sei mesi di attività lavorativa necessaria per conseguire il diritto di precedenza.
assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, sempre, però, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
incentivi all’assunzione non spettano se il datore di lavoro viola il diritto di precedenza maturato dal lavoratore cessato dal rapporto di lavoro a termine che abbia, nei termine di legge, manifestato per iscritto la propria volontà al datore di lavoro di servirsi di tale diritto.