Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione
Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2020
Datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno fruito di trattamenti di integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, e che non intendono richiedere ulteriori trattamenti di Cassa integrazione
Attenzione: al datore di lavoro che ha beneficiato dell’esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione viene revocato retroattivamente l’esonero contributivo e non è possibile presentare domanda di integrazione salariale
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020
Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi INAIL
I 4 mesi di esonero devono essere fruiti entro il 31.12.2020
aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione:
Franca Devigili 0461803710 – f.devigili@artigiani.tn.it
Marika Salati 0461 803804 – m.salati@artigiani.tn.it
Mattia Claus 0461 803923 – m.claus@artigiani.tn.it
aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione (Deborah Battisti, 0461 803729, email d.battisti@artigiani.tn.it).