Ferie non godute: versamento dei contributi entro il 20 agosto

Il lavoratore per ciascun anno di servizio ha diritto a fruire di un periodo di riposo retribuito al fine di consentirgli il recupero delle energie psicofisiche. La durata del periodo di ferie è di norma stabilita dalla contrattazione collettiva. A uniformare il periodo di spettanza delle ferie per tutti i lavoratori è intervenuto il D.Lgs. n. 66/2003 il quale ha stabilito che la durata minima delle ferie annuali è fissata in 4 settimane, facendo salvi i trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che ove altre fonti o accordi prevedano una
durata del periodo feriale superiore a quattro settimane, al lavoratore spetta il trattamento più favorevole, mentre eventuali previsioni di durata inferiore a 4 settimane devono essere considerate non più valide.
Dunque, dalla formulazione dell’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003, il periodo feriale, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, è pari ad: – n. 2 settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta per iscritto del lavoratore; – ulteriori 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato, ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. La retribuzione percepita durante il periodo di godimento delle ferie deve essere assoggettata a contribuzione secondo le norme comuni.
La mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente comporta conseguenze in campo contributivo in quanto alla scadenza dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle ferie, devono essere versati i
contributi sulla retribuzione spettante al lavoratore per le ferie non godute.
La scadenza dei 18 mesi può essere prorogata in caso di sospensione legale del rapporto di lavoro (es. per malattia, maternità, ecc.), in tal caso il termine dei 18 mesi rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.
Inoltre la contrattazione collettiva o accordi tra le parti possono fissare un termine diverso dai 18 mesi per la fruizione del periodo di ferie. Qualora il CCNL o un accordo collettivo ovvero aziendale prevedano esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, la retribuzione spettante per le ferie deve essere assoggettata a contribuzione nel mese in cui cade il termine. Nel caso in cui il termine di fruizione delle ferie non sia espressamente contenuto nella contrattazione o in un accordo tra le parti, l’INPS, in accordo con quanto previsto dalla convenzione OIL n. 132/1970, che ha fissato in un anno il termine per fruire della parte ininterrotta di ferie e in 18 mesi il termine per il pagamento della parte restante, ha fissato il termine di scadenza per l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie nel diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse. Pertanto, nel mese di giugno 2014 si assoggetta l’
indennità per ferie non godute fino al 31.12.2012. In applicazione della deliberazione del CdA dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie non godute può essere effettuato nel mese di luglio, mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
Per il versamento dei contributi, nel mese durante il quale è in scadenza l’obbligazione contributiva, alla retribuzione imponibile corrente deve essere sommato l’imponibile spettante per ferie non godute, ancorché tale somma non sia materialmente erogata al lavoratore e sottoporre a contribuzione l’
imponibile
complessivamente risultante.
Peraltro, l’individuazione del momento nel quale assoggettare a contribuzione l’indennità per ferie non godute non fa venir meno il diritto del lavoratore a fruire del periodo di ferie, che sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Ci si trova quindi in una situazione nella quale per il medesimo evento, il datore di lavoro è tenuto a rispettare due volte l’obbligo di versamento dei contributi, una volta alla scadenza dei 18 mesi, l’altra quando in occasione della fruizione delle ferie, eroga la retribuzione corrispondente. Poiché la contribuzione è però dovuta una sola volta, il datore di lavoro in occasione della fruizione delle ferie, può recuperare quanto ha già versato in precedenza per il periodo fruito. Nel
flusso Uniemens relativo al mese di luglio (ovvero al mese nel quale viene a scadenza l’obbligo di versare la contribuzione per ferie non godute), il datore di lavoro dovrà aggiungere alla retribuzione corrente del mese, anche la retribuzione per ferie non godute, ancorché non corrisposta. Successivamente, nel mese nel corso del quale il lavoratore ha effettivamente fruito delle fere arretrate il datore di lavoro deve pagare la retribuzione corrente e inviare il flusso Uniemens con l’indicazione della retribuzione assoggettata a contribuzione. In tal modo però al lavoratore verrebbe accreditata due volte la retribuzione per ferie: una volta alla scadenza del versamento dei contributi l’altra nel mese di effettiva fruizione. Per sistemare la posizione contributiva e, contestualmente recuperare la contribuzione già versata, il datore di lavoro nel mese di fruizione effettiva delle ferie deve effettuare le opportune correzioni del flusso Uniemens già inviato.

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.08.2014

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