Ferie non godute: versamento dei contributi entro il 20 agosto
durata del periodo feriale superiore a quattro settimane, al lavoratore spetta il trattamento più favorevole, mentre eventuali previsioni di durata inferiore a 4 settimane devono essere considerate non più valide.
contributi sulla retribuzione spettante al lavoratore per le ferie non godute.
indennità per ferie non godute fino al 31.12.2012. In applicazione della deliberazione del CdA dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie non godute può essere effettuato nel mese di luglio, mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
imponibile
complessivamente risultante.
flusso Uniemens relativo al mese di luglio (ovvero al mese nel quale viene a scadenza l’obbligo di versare la contribuzione per ferie non godute), il datore di lavoro dovrà aggiungere alla retribuzione corrente del mese, anche la retribuzione per ferie non godute, ancorché non corrisposta. Successivamente, nel mese nel corso del quale il lavoratore ha effettivamente fruito delle fere arretrate il datore di lavoro deve pagare la retribuzione corrente e inviare il flusso Uniemens con l’indicazione della retribuzione assoggettata a contribuzione. In tal modo però al lavoratore verrebbe accreditata due volte la retribuzione per ferie: una volta alla scadenza del versamento dei contributi l’altra nel mese di effettiva fruizione. Per sistemare la posizione contributiva e, contestualmente recuperare la contribuzione già versata, il datore di lavoro nel mese di fruizione effettiva delle ferie deve effettuare le opportune correzioni del flusso Uniemens già inviato.