Jobs Act: dal 1° maggio NASPI

La durata della NASPI è rapportata alla storia contributiva del lavoratore e potrà arrivare ad un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a 18 mesi a far data dall’1 gennaio 2017. Il decreto istituisce, per il 2015, un’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell’anno in corso. Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha riordinato le norme in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria unificando, sotto un’unica voce (NASpI), le precedenti indennità (ASpI e mini-ASpI) introdotte dalla legge n. 92 del 2012.
La
nuova assicurazione per l’impiego (NASpI), che decorre dal 1°maggio c.a., avrà una durata superiore e potrà arrivare ad un massimo di 24 mesi per chi abbia lavorato negli ultimi quattro anni, per scendere a18 mesi a far data dall’1.1.2017.
La nuova tutela sarà assicurata a tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro, ad esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali si mantiene la vigente tutela. Il trattamento spetta anche a coloro che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012 . Non è stato, invece, accolto l’invito da parte delle Commissioni di esplicitare che spetta anche in caso di dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto. Alla NASpI non si applica la trattenuta del 5,84 per cento di regola prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito. Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza del Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.03.2015

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