Lavoro a chiamata e lavoro notturno

Il Ministero, ricordando che ai sensi del punto 2 dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n. 66/2003:
“In difetto di disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un
minimo di 80 giorni lavorativi all’anno”, ritiene che analogo limite minimo possa costituire una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo.
Pertanto, conclude il Ministero, gli obblighi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003 nei confronti dei lavoratori intermittenti devono essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un
minimo di 80 giorni l’anno e, pertanto, anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.08.2014

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