Il Ministero, ricordando che ai sensi del punto 2 dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n. 66/2003: “In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno”, ritiene che analogo limite minimo possa costituire una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo.Pertanto, conclude il Ministero, gli obblighi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003 nei confronti dei lavoratori intermittenti devono essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un minimo di 80 giorni l’anno e, pertanto, anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.