Min.Lav.: collaboratori familiari nei settori dell’artigianato

Innanzitutto per il Ministero rientrano nelle collaborazioni occasionali
affectionis causa – escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’INPS – le prestazioni rese da pensionati per le quali è facile supporre che questi ultimi non possano e/o non vogliano impegnarsi con continuità nell’attività.
Quindi, il personale ispettivo, qualora dovesse trovarsi a valutare prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, dovrà considerarle “collaborazioni occasionali di tipo gratuito”, senza ricondurli nella sfera della subordinazione. Analogo discorso per i familiari già impiegati full-time presso altri datori di lavoro, in considerazione del limitato tempo residuale a disposizione per l’espletamento di attività presso l’azienda del familiare con continuità e prevalenza. Nei casi sopra menzionati, quindi, la collaborazione si dovrà presumere come occasionale e gli ispettori potranno contestare un rapporto di lavoro subordinato solo dimostrando lo stesso con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”. Al di fuori dei suddetti casi specifici, la nota circolare in commento ricorda che:
  • ai sensi dell’art. 21, c. 6-ter, D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2006, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. In tal caso sussiste, comunque, l’obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • ai sensi dell’art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, con riferimento alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti ed affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;
  • ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 160/1975, l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti:
  • che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  • partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Dal riepilogo normativo suddetto, ne discende che il fattore occasionalità è l’elemento dirimente al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale ed il versamento dei contributi per l’attività svolta dal familiare a titolo gratuito. Ed è a questo punto che, non essendoci una definizione precisa di occasionalità né un criterio definito per legge, il Ministero del Lavoro ritiene utile servirsi di una presunzione ovvero di un parametro da utilizzare per delimitare il lavoro occasionale da quello abituale che, tra l’altro, viene desunto dalla normativa sull’artigianato: gli ispettori, nei diversi contesti settoriali, legheranno la nozione di occasionalità delle collaborazioni familiari al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Inoltre, anche nel caso in cui vengano superati i 90 giorni, il limite quantitativo si riterrà rispettato se l’attività resa dal familiare sia svolta per massimo 720 ore annue. Una durata maggiore della prestazione lavorativa dovrà essere dimostrata. Infine non si ritiene necessario che la collaborazione occasionale venga svolta in sostituzione del titolare, ben potendo quest’ultimo essere presente nei locali nell’azienda se impegnato in altre attività. Nel rispetto, poi, delle libere scelte imprenditoriali, nulla vieta che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio dei collaboratori familiari instaurando con gli stessi veri e propri rapporti di lavoro subordinato con corresponsione di retribuzione; in questi casi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro dovrà essere supportato da validi elementi documentali e testimoniali.

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.06.2013

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