Min.Lavoro: chiarimenti in merito all’obbligo del certificato penale rapporto di lavoro con minori

Il Ministero, usando il condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori. A titolo esemplificato, vengono ipotizzate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione. Inoltre, la nota pone l'obbligo dispositivo anche in carico alle agenzie di somministrazione qualora, dal relativo contratto di fornitura, risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in questione. Si riepilogano, di seguito, tutti i chiarimenti ministeriali:
  • l'obbligo riguarda
    esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);
  • l'obbligo
    si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;
  • l'obbligo
    non riguarda i rapporti di volontariato;
  • no
    n vi è obbligo di richiedere il certificato nei
    rapporti di lavoro domestici (es.
    baby sitter);
  • le
    agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo;
  • l'obbligo
    non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
  • l'obbligo sussiste
    soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;
  • in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una
    dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.04.2014

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