Novità per la fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga

La cigd è’ un intervento straordinario di sostegno al reddito, a beneficio di lavoratori che sono sospesi temporaneamente dall’attività lavorativa o che svolgono prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, riconducibili: · ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; · a condizioni temporanee di mercato; · a crisi aziendale; · a ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. Come funziona L’impresa sospende il rapporto di lavoro per un numero massimo di
400 ore per lavoratore nel corso del 2014. Durante questo periodo il lavoratore non svolge, o svolge solo parzialmente attività lavorativa ed il datore di lavoro non deve sostenere il costo delle ore non lavorate. Il lavoratore è remunerato con un trattamento erogato dall’INPS.
Quali datori di lavoro la possono richiedere Le imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Trento, a favore dei lavoratori dipendenti occupati presso tali sedi, con qualifica di operai, impiegati o quadri, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, ed in particolare: · le imprese escluse dalla cassa integrazione ordinaria/straordinaria (aziende artigiane, commerciali fino a 50 dipendenti) e dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92; · le imprese che hanno superato i limiti temporali di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria, o previsti dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92, unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva. In nessun caso il trattamento di cig in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa. Per quali lavoratori può essere richiesta Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inquadrati come operai, impiegati, quadri (compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati), purché abbiano maturato almeno
8 mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga e per i quali siano stati
preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue.
NB: Entro 20 giorni
dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro,
l’azienda presenta, in via telematica
all’INPS,
mediante il Mod. IG15/Deroga – COD. SR100.

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.08.2014

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