Nuove modalità di invio della comunicazione relativa alla “chiamata” del lavoro intermittente
16 settembre 2012 l’entrata a regime delle nuove modalità di invio della comunicazione per lavoratori a chiamata, di seguito elencate:
: le comunicazioni in oggetto possono continuare ad essere effettuate con le modalità fino ad oggi adottate (indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro).
esclusivamente al Ministero del Lavoro attraverso uno dei seguenti canali:
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        FAX 
 AL NUMERO 848800131;
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        MAIL ALL'INDIRIZZO 
 INTERMITTENTI@LAVORO.GOV.IT ;
FAX:
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        è possibile comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore; 
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        è necessario conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, come ricevuta dell'avvenuta comunicazione. 
EMAIL:
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        una volta compilato il modello deve essere allegato ad una mail che avrà come oggetto “ 
 Comunicazione chiamata lavoro intermittente ”;
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        è possibile comunicare, con un singolo modello, fino ad un 
 massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di 10 periodi.
AL NUMERO 3399942256. L'SMS deve una serie di dati, tra cui:
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        indirizzo e-mail del datore di lavoro; 
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        codice fiscale del datore di lavoro e del/i lavoratore/i; 
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        codice della comunicazione obbligatoria di assunzione corrispondente al lavoratore per il quale si sta effettuando la chiamata; 
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        data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono essere fornite in modalità multipla, ovvero possono essere comunicati più periodi di lavoro. 
massimo di
3 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata.
sanzione amministrativa da
euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
