Rapporto biennale sulla parità uomo ‐ donna: Invio entro il 30 aprile

L’articolo sopra menzionato prevede infatti che le aziende pubbliche o private che occupano cento o più dipendenti devono redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Lo scopo di tale disposizione è quello di individuare i fenomeni di sottoinquadramento del lavoro femminile, nonché le ragioni di minori opportunità di carriera o di trattamento retributivo inferiore. Soggetti Obbligati Sono tenuti ad inviare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile tutte le
aziende, sia pubbliche che
private, che occupano
più di 100 dipendenti.
Il rapporto, pur riguardando l’intero complesso aziendale, va redatto con riferimento a ciascuna
unità produttiva in cui si articola ogni singola azienda.
Base di computo Il requisito occupazionale (più di 100 dipendenti) va determinato tenendo conto del numero di dipendenti occupati nell’
intero complesso aziendale sia esso articolato in una o più
unità produttive, in una o più sedi territoriali.
Ai fini della determinazione del predetto limite va computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata; pertanto vanno computati i lavoratori: • a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale; • a tempo determinato, a prescindere dalla durata del contratto; • intermittenti, • in regime di telelavoro; • gli apprendisti. Per la determinazione della dimensione numerica dell’azienda, l’anno da considerare è il secondo del biennio (ad esempio, per il biennio 2012/2013, il dato fa riferimento al 31 dicembre 2013). Se nel corso del biennio i dipendenti erano più di 100 ma al 31 dicembre 2013 risultano inferiori a 100, l’azienda non è tenuta a redigere il rapporto biennale. Il rapporto deve essere compilato ed inviato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Il termine di presentazione per il biennio 2012‐2013 è il 30 aprile 2014. Modalità di invio Il rapporto, una volta compilato, deve essere trasmesso a cura dell’azienda: – alle
Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie) interessate;
– alle
Consigliere regionali di parità, domiciliate presso la Direzione Regionale del
Lavoro sia della Regione in cui è ubicata la sede legale, sia della Regione in cui sono situate le unità produttive con oltre 100 dipendenti. Per quanto riguarda la presentazione del rapporto biennale è necessario fare riferimento alle diverse modalità stabilite dalla Consigliera di parità nelle varie Regioni quali: • modalità
cartacea con presentazione tramite raccomandata R.R.;
• modalità
elettronica da verificare regione per regione.
Dopo aver ricevuto il rapporto dalle aziende interessate, le Consigliere di parità devono elaborare i relativi risultati e trasmetterli alla Consigliera nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sanzioni Nel caso in cui le aziende interessate non trasmettano il rapporto nei termini di legge, il Servizio Ispettivo presso le Direzioni Regionali del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti destinatari del rapporto stesso (Consigliera di parità competente per territorio e/o le RSA),
diffida le aziende a provvedere all’invio entro
60 giorni dalla ricezione.
In caso di
inottemperanza alla diffida, si applica:
• una sanzione amministrativa compresa tra euro 515,00 ed euro 2.580,00; • nei casi più gravi (ad es. recidiva) la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

DATA DI PUBBLICAZIONE

28.04.2014

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